Articolo 1
COSTITUZIONE
E' costituita un'Associazione con denominazione Società
degli Oftalmologi Universitari (S.O.U), oppure più brevemente
S.O.U., tra professori di ruolo di prima, di seconda fascia e
ricercatori di Scienze Oftalmologiche, in servizio presso le Facoltà
di Medicina e Chirurgia Italiane, nonché chiunque, laureato
in medicina presti la sua opera a qualunque titolo presso Dipartimenti
o Sezioni di Oftalmologia delle Università Italiane, ivi
compresi i tecnici laureati e titolari di assegni o borse di studio
che svolgono attività di oftalmologia e ottica in genere
nell'ambito universitario. Alla Società potranno iscriversi
provvisoriamente quali membri temporanei anche studenti delle
Scuole di Specializzazione in Oftalmologia, dei Dottorati di Ricerca
e dei Corsi di Perfezionamento o Corsi analoghi in discipline
oftalmologiche istituiti presso le Università Italiane
Articolo 2
SEDE
L'Associazione ha sede in.
Con delibera assembleare potranno essere istituite sedi secondarie,
unità locali, uffici, segreterie.
Articolo 3
DURATA
La durata dell'Associazione (S.O.U.) è a tempo indeterminato.
Articolo 4
OGGETTO
L'Associazione è apolitica e senza scopo di lucro.
La S.O.U. si propone, nel pieno rispetto della autonomia dei singoli
Atenei, mediante scambi di informazioni e studio dei problemi
comuni, di formulare proposte ed intraprendere azioni, atte a
promuovere e ad agevolare ogni attività (didattica, di
ricerca e di assistenza) nel campo delle proprie discipline e
a tutelare gli iscritti, assumendo altresì iniziativa presso
ogni Ente o pubblica Amministrazione, ivi compresi soggetti radiotelevisivi,
pubblicitari e giornalistici, per diffondere e far conoscere la
complessità e la rischiosità dell'attività
medico-scientifica in oggetto e rappresentare, se richiesti e
autorizzati dai singoli associati, gli stessi presso le Pubbliche
Amministrazioni e/o soggetti e/o persone fisiche e/o giuridiche
pubbliche e/o private, gli interessi dei medesimi associati assumendo
ogni iniziatica opportuna.
Si propone altresì, di interagire con il Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e con il Ministero della Sanità
per tutti i problemi e/o questioni riguardanti le Scienze Oftalmologiche.
L'Associazione si propone di migliorare, rendere omogenea, e sorvegliare
la qualità della docenza universitaria e , inoltre, di
svolgere in ambito nazionale ed internazionale attività
di informazione e divulgazione scientifica per garantire la qualità
delle prestazioni oftalmologiche, nonché di intraprendere
iniziative volte ad incrementare e favorire il necessario aggiornamento
specialistico degli oculisti, allo scopo di adeguare le loro conoscenze
alla costante evoluzione delle tecnologie e delle metodologie
cliniche.
L'Associazione svolgerà la propria attività per
agevolare il confronto e la comunicazione tra i medici oculisti
in campo nazionale e internazionale al fine di promuovere l'interscambio
di acquisizioni scientifiche.
Ulteriori obiettivi consistono nel contribuire alla diffusione
della corretta e completa informazione dei risultati raggiunti
dalla ricerca oftalmologica allo scopo di dare agli studi la più
ampia divulgazione e nel qualificare e tutelare la figura morale
e professionale dell'oculista.
L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi,
potrà:
- svolgere attività di consulenza nel campo della ricerca
scientifica;
- predisporre e realizzare protocolli per ricerche epidemiologiche,
ricerche multicentriche, lavori clinici per la prevenzione, la
diagnosi e la terapia;
- istituire borse di studio e premi per la ricerca scientifica;
- organizzare corsi, convegni, congressi nazionali ed internazionali,
eventi, manifestazioni, conferenze, dibattiti, seminari nonché
teleconferenze;
- ottimizzazione della docenza;
- sviluppare iniziative editoriali, connesse agli scopi sociali,
quali pubblicazioni di riviste, con esclusione di quotidiani,
atti di convegni e seminari, risultati di studi e ricerche su
temi di attualità oftalmologica per specialisti e non,
e l'istituzione di biblioteche, banche dati e affini;
- creare un proprio ufficio stampa;
- sviluppare ogni altra attività per incrementare i rapporti
con organizzazioni europee ed extraeuropee aventi scopi simili;
- aderire in Italia ed all'Estero ad altre Organizzazioni aventi
il medesimo scopo associativo.
L'Associazione potrà, inoltre, svolgere e finanziare ogni
altra attività, connessa ed affine a quella sopra dettagliata,
comprese tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, fidejussorie
e finanziarie ritenute necessarie, utili ed opportune per il raggiungimento
dei fini associativi o comunque con essi non contrastanti.
Per l'attuazione degli scopi sopra elencati, l'Associazione è
investita di ogni più ampia facoltà e, così,
fra l'altro, potrà:
- accettare da chiunque lasciti, donazioni e contributi che andranno
a costituire il patrimonio associativo;
- assumere obbligazioni;
- conferire incarichi e mandati a professionisti, operatori economici
e consulenti.
Articolo 5
COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
- Hanno diritto ad iscriversi dell'Associazione tutti i Professori
di prima fascia Ordinari, Straordinari, di Ruolo e Fuori Ruolo
tutti i Professori di Seconda Fascia, tutti i Ricercatori Universitari
e Tecnici Laureati di discipline Oftalmologiche e Titolari di
assegni e di borse di studio in servizio presso le facoltà
di Medicina e Chirurgia Italiane nonché dipendenti di Aziende
Ospedaliere o del Servizio Sanitario Nazionale attribuiti a Unità
Operative Universitarie. Fanno altresì, parte dell'Associazione
quali membri temporanei Specializzandi in oftalmologia Dottorandi,
Iscritti a Master o Corsi di Perfezionamento di argomento oftalmologico.
E' prevista la possibilità di nominare Soci Onorari e Benemeriti.
Per tale nomina è necessaria una maggioranza dei 2/3 dei
presenti all'Assemblea Ordinaria.
Articolo 6
CATEGORIE DI SOCI
I Soci si distinguono in:
- Soci di Diritto, sono coloro che hanno i titoli per essere ammessi
all'Associazione, di cui all'Articolo 5 del presente Statuto nonché
coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Soci Onorari e Benemeriti, sono coloro che per qualità
personali, professionali e morali si sono particolarmente distinti
nel corso della propria vita;
- Soci temporanei
- Tutti i Soci hanno il dovere di osservare lo Statuto e le deliberazioni
prese dagli Organi Sociali, nonché di difendere il buon
nome dell'Associazione.
Essi hanno diritto di frequentare i locali sociali e di godere
delle agevolazioni che l'Associazione può offrire.
Articolo 7
ENTRATE E PATRIMONIO
Le Entrate dell'Associazione sono costituite da:
- quote annuali associative;
- erogazioni a titolo di liberalità, contributi volontari,
lasciti e donazioni;
- utili derivanti dall'organizzazione di convegni, corsi e congressi
o da partecipazione ad essi;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
La quota associativa annuale è fissata in Euro10 (dieci)
ed annualmente verrà stabilita e/o aggiornata dalla Giunta
Esecutiva e sarà versata in unica soluzione.
La quota è singola, non rivalutabile e non trasmissibile.
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del Rendiconto
annuale.
Articolo 8
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di Socio si perde, su delibera della Giunta Esecutiva,
per:
perdita della qualifica di specializzando, dottorando o perfezionando
in scienze oftalmologiche
- decesso;
- dimissioni, da presentare entro e non oltre il 30 maggio dell'anno
sociale in corso;
- morosità di almeno due annualità consecutive;
- comportamento non conforme alla deontologia professionale ovvero
a seguito di sentenze penali di condanna passate in giudicato.
Contro le delibere di cui sopra è ammesso reclamo al Collegio
dei Probiviri entro e non oltre due mesi dalla comunicazione della
delibera stessa.
Il Collegio dei Probiviri decide sul reclamo entro e non oltre
trenta giorni dalla proposizione del reclamo stesso.
Articolo 9
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.
Articolo 10
ASSEMBLEA DEI SOCI
a) Ordinaria e Straordinaria.
L'Assemblea dei Soci è Ordinaria e Straordinaria; le sue
deliberazioni, prese in conformità al presente Statuto
ed alle leggi, sono vincolanti per tutti i Soci ed i Membri Associati,
compresi quelli assenti e dissenzienti.
L'Assemblea è costituita da tutti i componenti dell'Associazione
e si riunisce in via Ordinaria almeno una volta l'anno entro sei
mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione
del Rendiconto dell'esercizio precedente e ogni volta che il Presidente
lo ritenga necessario o quando venga richiesto dalla Giunta Esecutiva
ovvero da almeno un quarto dei componenti dell'Associazione e
in via Straordinaria per la modifica del presente Statuto, per
le deliberazioni sullo scioglimento dell'Associazione e nei casi
previsti dalla legge.
I verbali di Assemblea vengono redatti dal Segretario della Giunta
e, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, in sua vece
verrà nominato Segretario, solo per la stesura del Verbale
dell'Assemblea, un membro della Giunta.
b) Convocazione.
La convocazione, contenente l'Ordine del Giorno della riunione,
il giorno, il luogo e l'ora, deve essere comunicata con un anticipo
di almeno 15 giorni salvo in caso di urgenza. Con il medesimo
avviso può anche essere indicato il giorno della seconda
convocazione, purché diverso da quello della prima.
Tale convocazione deve essere resa nota o tramite raccomandata
semplice ovvero consegnata a mano, via fax, via e-mail o con affissione
di apposito avviso nella bacheca della sede sociale.
In mancanza delle formalità suddette e salvo quanto previsto
per i casi di urgenza, l'Assemblea è regolarmente costituita
quando sono presenti tutti i Soci ed i Membri Associativi, per
gli argomenti di loro interesse.
Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti
nel libro Soci.
c) Quorum costitutivi e deliberativi.
L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima
convocazione, quando sono presenti almeno la metà più
uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque
sia il numero dei presenti.
L'Assemblea Ordinaria delibera in prima ed in seconda convocazione
con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.
L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in
prima convocazione, quando sono presenti almeno i due terzi più
uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando
sono presenti almeno la metà più uno degli aventi
diritto al voto.
L'Assemblea Straordinaria delibera in prima ed in seconda convocazione
con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, salvo
quanto stabilito per lo scioglimento della Associazione nel successivo
Articolo 20. E' riservato all'assemblea straordinaria ogni delibera
che preveda modifiche al presente statuto o l'adozione e la modifica
di eventuali Regolamenti di funzionamento dell'associazione proposti
dalla Giunta Esecutiva.
I Soci che prestano la propria opera su incarico dell'Assemblea
per sviluppare l'attività dell'Associazione formulano all'Assemblea
dei Soci le proposte di lavoro per la necessaria approvazione
e rendono conto ad essa del proprio servizio.
L'opera svolta dai Soci si intende svolta a carattere volontario
e non prevede la corresponsione di somme a nessun titolo, eccezion
fatta per il rimborso delle spese che i Soci stessi dovessero
sostenere nell'espletamento di tale incarico.
Tale rimborso è comunque subordinato alla presentazione
di idonea documentazione giustificativa da parte del Socio.
Articolo 11
GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva collabora con il Presidente per stendere l'Ordine
del Giorno o per attuare le delibere dell'Assemblea e promuovere
ogni azione utile al raggiungimento delle finalità associative
di cui all'Articolo 4 del presente Statuto.
I provvedimenti urgenti che la Giunta a tal fine dovesse prendere
senza poter preventivamente consultare l'Assemblea, dovranno essere
sottoposti alla ratifica dell'Assemblea stessa, nella sua prima
successiva riunione.
La Giunta si riunisce su iniziativa del proprio Presidente o della
maggioranza dei suoi Membri.
Le riunioni della Giunta, sono possibili oltre che presso la sede
dell'Associazione anche per teleconferenza, a condizione che il
Presidente e il Segretario siano nello stesso luogo e che tutti
i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito
seguire le discussioni e intervenire in tempo reale nella trattazione
degli argomenti affrontati, poter visionare e ricevere documentazione
e poterne trattare; il verbale si considera tenuto dove sono presenti
il Presidente e il Segretario.
Le riunioni della Giunta sono valide quando è presente
la maggioranza dei suoi Membri: non sono ammesse deleghe.
Le delibere della Giunta si intendono approvate quando ottengono
i voti della maggioranza dei Membri presenti della Giunta. In
caso di parità prevale il voto del Presidente.
Articolo 12
POTERI E FACOLTÀ DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Per lo studio di particolari problemi e questioni la Giunta Esecutiva
può avvalersi della collaborazione di Commissioni di Studio
nominate di volta in volta tra i componenti dell'Associazione
tra i quali designa un responsabile.
Articolo 13
MEMBRI DELLA GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e da un numero
variabile di membri, da un minimo di dieci ad un massimo di venti,
Membri eletti a scrutinio segreto dell'Assemblea Ordinaria tra
i componenti dell'Associazione, con eccezione di quanto previsto
nell'atto costitutivo per la prima Giunta Esecutiva.
I Membri della Giunta Esecutiva durano in carica due anni e possono
essere immediatamente rieletti per una sola volta.
Nel caso in cui un Membro della Giunta si dimetta o cessi di far
parte dell'Associazione esso viene sostituito con il primo dei
non eletti.
La Giunta elegge tra i suoi Membri un Vice-Presidente Vicario,
un Vice-Presidente, un Tesoriere ed un Segretario che coadiuva
il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni della Giunta per
la ratifica e la successiva approvazione da parte dell'Assemblea.
Articolo 14
PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea
Ordinaria tra i componenti dell'Associazione.
Il Presidente dura in carica due anni e può essere immediatamente
rieletto una sola volta. In caso di dimissioni da parte del Presidente
in carica nel corso del mandato, subentrerà, fino alla
scadenza del triennio il Vice-Presidente Vicario.
Nel caso in cui il Presidente, per qualsiasi motivo, non sia in
grado di esercitare le sue funzioni, è sostituito dal Vice-Presidente
Vicario.
Articolo 15
POTERI DEL PRESIDENTE
Il Presidente della Giunta, rappresenta l'Associazione e ne fa
attuare e rispettare le delibere. E' il legale rappresentante
dell'Associazione con i poteri inerenti verso tutti i terzi.
Il Presidente, coadiuvato dalla Giunta Esecutiva, promuove ogni
azione utile al raggiungimento delle finalità di cui all'Articolo
4 del presente Statuto.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta.
Il Presidente è investito della rappresentanza dell'Associazione
di fronte ai terzi ed in giudizio e del potere di firma, sia per
l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, tranne che
per le operazioni in appresso indicate per il compimento delle
quali il Presidente necessita di preventiva autorizzazione da
parte dell'Assemblea Ordinaria, o in alternativa, di apposita
delega dalla stessa conferita al Presidente medesimo:
- l'istituzione di sedi secondarie, unità locali, uffici,
segreterie;
- l'assunzione ed il licenziamento del personale;
- la stipula di convenzioni con Enti Pubblici e Privati;
- qualsiasi atto, non compreso nei precedenti, che comporti per
l'Associazione un impegno economico superiore ad Euro 5000 (cinquemila)
e, comunque, qualunque atto che comporti la spendita del nome
dell'Associazione al di fuori dell'oggetto sociale.
Esso può, tra l'altro, aprire e chiudere conto correnti
bancari e postali, gestirli, firmare e girare assegni ed in genere
operare su detti conti sempre nel rispetto dei limiti precedentemente
indicati.
Articolo 16
COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori Contabili è composto dal Presidente
e da due Revisori effettivi e due supplenti. Viene nominato dall'Assemblea
e dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
I Revisori devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili
istituito con D.M. del 12 aprile 1995 presso il Ministero di Grazia
e Giustizia.
Articolo 17
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente e
da due Membri nominati tra i Soci dall'Assemblea Ordinaria con
le maggioranze da questa previste e durano in carica tre anni
e sono immediatamente rieleggibili.
Per la risoluzione di tutte le eventuali controversie, in quanto
compromettibili per legge, che dovessero sorgere tra i Soci, tra
i Soci e l'Associazione, in dipendenza del presente Statuto, o
per fatti inerenti l'attività o la gestione dell'Associazione,
è fatto obbligo, prima di adire le vie legali, di rivolgersi
al Collegio dei Probiviri che agirà da amichevole compositore.
Le decisioni del Collegio sono vincolanti e inappellabili.
Articolo 18
ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2002.
Il Rendiconto sarà tenuto a disposizione dei Soci presso
la segreteria della sede dell'Associazione nei quindici giorni
precedenti l'Assemblea che dovrà approvarlo.
Articolo 19
UTILI
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale
durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Articolo 20
SCIOGLIMENTO
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessaria
una votazione con una maggioranza di almeno tre quarti degli aventi
diritto.
In caso di scioglimento il patrimonio dovrà essere devoluto
ad altra Associazione od Organismo avente finalità analoghe
o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo
degli Enti non Commerciali di cui all'Articolo 3, comma 190 della
Legge 23 dicembre 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla
Legge.
Articolo 21
RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto
si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi in
materia.